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Basilea II

E' un accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche dei paesi aderenti.

Cosa comporta per le banche
Le banche devono classificare i propri clienti in base alla loro rischiositā, attraverso procedure di rating.
Devono accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti.
Maggior rischio = maggiori accantonamenti.

Cosa comporta per le imprese
Le imprese, in particolare le PMI, devono attuare politiche, gestionali e di bilancio, che abbiano lo scopo di rafforzare la propria struttura e la propria immagine per affrontare serenamente l'esame dei rating bancari.

Quando č entrato in vigore
La disciplina Capital Requirements Directive (CRD), recepita dalla Banca d'Italia con la circolare n. 263/2006, č entrata in vigore dall'inizio del 2007 quale fondamento per l'introduzione della normativa di Basilea II nell'Unione Europea.

Fasi Attuative
La circolare n.263/2006 della Banca d'Italia, che disciplina le metodologie di gestione dei rischi da parte delle banche e gli indirizzi ed i criteri dell'attivitā di supervisione della Banca d'Italia stessa per assicurare la stabilitā del sistema bancario, persegue il proprio obiettivo attraverso tre pilastri:

Requisiti Patrimoniali Minimi
Controllo Prudenziale
Disciplina di Mercato.


Primo Pilastro (Requisiti Patrimoniali Minimi)
Prevede un requisito patrimoniale minimo per fronteggiare i rischi tipici dell'attivitā bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi), e, allo stesso tempo, permette l'uso di metodologie alternative per il calcolo dei rischi stessi

Secondo Pilastro (Controllo Prudenziale)
Promuove la collaborazione tra banche e Autoritā di Vigilanza Nazionali chiamate a dare un giudizio sull'adeguatezza del controllo dei rischi approntato da ciascuna banca.
In particolare, viene introdotto un processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, ICAAP, che richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a far fronte ad ogni tipologia di rischio.

Terzo Pilastro (Disciplina di Mercato)
Introduce l'obbligo di informare il pubblico con apposite tabelle informative sulla propria adeguatezza patrimoniale all'esposizione ai rischi ed alle caratteristiche generali dei sistemi di gestione, controllo e monitoraggio dei rischi stessi.

Informativa al pubblico al 31/12/2010

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