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MIFID
Markets in Financial
Instruments Directive, è il nome con cui è nota la
direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21
aprile 2004. Essa costituisce un passo importante verso la
costruzione di un mercato finanziario integrato efficace e
competitivo all'interno dell'Unione Europea (UE) e si inquadra nel
più ampio Piano di Azione per i Servizi Finanziari (FSAP), varato
nel 1999 e che si è concretizzato successivamente in ben 42
direttive.
A tale direttiva ne è seguita un'altra, la 2006/73/CE, attuativa
della MiFID. Entrambe sono state recepita in Italia nel 2007 con il
Decreto legislativo n°164/2007.
Obiettivi
La direttiva risponde all'esigenza di creare un terreno competitivo
uniforme (level playing field) tra tutti gli intermediari finanziari
dell'Unione europea, senza però pregiudicare la necessaria
protezione degli investitori e la libertà di svolgimento dei servizi
di investimento in tutta la Comunità. Gli obiettivi di fondo della
direttiva MiFID sono:
la tutela degli investitori, differenziata a seconda del diverso
grado di esperienza finanziaria
l'integrità dei mercati
il rafforzamento dei meccanismi concorrenziali, con l'abolizione
dell'obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati
regolamentati
l'efficienza dei mercati, finalizzata anche a ridurre il costo dei
servizi offerti
il miglioramento dei sistemi di governance delle imprese di
investimento ed una migliore gestione dei conflitti di interesse
Contenuti
La MiFID segue il cosiddetto Metodo Lamfalussy, approvato con il
Consiglio europeo di Stoccolma del 2001, che prevede quattro livelli
regolamentari. La MiFID corrisponde al primo di questi livelli ed è
la direttiva in cui sono definiti i principi generali. Ad essa è
seguita la direttiva di secondo livello (2006/73/CE), che contiene
le misure tecniche volte ad implementare operativamente quanto
definito dalla MiFID.
La direttiva in questione si applica tutte e tre le macro-categorie
di soggetti operanti nei mercati finanziari:
gli intermediari, ovvero le banche e le imprese di investimento, che
in Italia sono SIM e SGR (limitatamente alla gestione individuale di
patrimoni mobiliari);
le cosiddette trading venues, che comprendono i gestori di mercati
regolamentati, i gestori di sistemi MTF (Multilateral Trading
Facility) e gli Internalizzatori Sistematici (queste ultime due
categorie di trading venues sono state introdotte proprio dalla
MiFID);
i soggetti che forniscono servizi di consulenza finanziaria.
Classificazione della clientela
La MiFID impone alle imprese di investimento di operare una
classificazione della propria clientela ai fini di modulare gli
obblighi informativi da assolvere e le tutele da garantire. Vi sono,
dunque, tre categorie di clienti:
Cliente al dettaglio (o retail), definito in negativo in quanto né
cliente professionale né controparte qualificata.
Cliente professionale, categoria alla quale appartengono di diritto
i soggetti autorizzati a svolgere servizi di investimento, i Governi
nazionali e locali, gli enti pubblici, le Banche centrali e le
istituzioni internazionali. Inoltre, un cliente al dettaglio può
chiedere di essere considerato professionale, dopo essersi
sottoposto ad una valutazione di idoneità da parte dell'impresa di
investimento.
Controparte qualificata, un sottoinsieme dei clienti professionali
composto da imprese di investimento, enti creditizi e assicurativi,
fondi pensione, Governi nazionali, Banche centrali e istituzioni
internazionali. L'accesso a tale categoria non è automatico, bensì
il cliente deve confermare di voler essere trattato come controparte
qualificata.
Obblighi informativi
La classificazione della clientela è, in primo luogo, funzionale
all'individuazione degli obblighi informativi da assolvere. Vi sono
innanzitutto obblighi informativi nei confronti di tutte le
categorie di clienti e riguardano:
la classificazione assegnata;
gli eventuali conflitti di interesse;
le commissioni pagate a terzi;
la descrizione degli strumenti finanziari;
la execution policy;
le informazioni sulle perdite.
Inoltre, gli intermediari devono comunicare ai clienti al dettaglio
le politiche e le misure per la protezione dei clienti, la propria
valutazione degli strumenti di portafoglio del cliente ed i costi
connessi ai servizi forniti. In generale, comunque, a prescindere
dalla categoria di appartenenza, il cliente ha diritto ad
informazioni sufficienti ad effettuare scelte di investimento
consapevoli e che siano oneste, chiare e non fuorvianti.
I test di adeguatezza e appropriatezza
Nell'ottica di una maggiore tutela del cliente, la MIFID non si
limita a prevedere, a carico degli intermediari, degli obblighi
informativi, ma stabilisce che esso sia tenuto ad effettuare dei
test sulla natura del servizio di investimento offerto o richiesto
dal cliente.
Il test di adeguatezza va effettuato nel caso di prestazione del
servizio di consulenza finanziaria. L'intermediario deve verificare
che la consulenza fornita corrisponda agli obiettivi di investimento
del cliente al quale è rivolta e che sia adeguata alle sue risorse
patrimoniali. Spetta all'intermediario raccogliere tutte le
informazioni necessarie per comprendere se le conoscenze e le
esperienze del cliente sono sufficienti per una corretta valutazione
della consulenza fornita.
Il test di appropriatezza è previsto, invece, per tutti gli altri
servizi di investimento. In questo caso, i criteri sono le
informazioni e le esperienze di cui il cliente dispone riguardo allo
specifico prodotto finanziario ed il livello generale di cultura
finanziaria posseduta.
Execution only
Un caso particolare è quello della modalità execution only, nella
quale non si è tenuti ad effettuare il test di appropriatezza e non
sussistono obblighi informativi se non nella fase di accesso del
cliente a tale modalità. La execution only può riguardare solo
strumenti finanziari non complessi e deve essere richiesta
espressamente dal cliente. Se ciò si verifica, l'impresa di
investimento è tenuta a precisare che non effettuerà il test di
appropriatezza. Lo scopo della modalità di execution only è quella
di ridurre i tempi ed abbattere i costi.
Servizi di investimento
La MiFID introduce due nuovi servizi di investimento (consulenza e
gestione di MTF), che salgono così a sette, ovvero:
Negoziazione per conto proprio;
Negoziazione per conto terzi;
Collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a
fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
Gestione su base individuale di portafogli per conto terzi;
Ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione;
Consulenza in materia di investimenti;
Gestione di sistemi di Multilateral Trading Facility (MTF).
Per consulenza si intende la "prestazione di raccomandazioni
personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa
dell'impresa di investimento, con riguardo ad una o più operazioni
relative a strumenti finanziari".
Gli MTF sono, invece, sistemi multilaterali, funzionalmente simili
ai mercati regolamentati, erogabili da un'impresa di investimento o
da un gestore del Mercato regolamentato, sul quale sono ammessi a
negoziazione sia strumenti quotati sia non quotati.
Luoghi di negoziazione
Nell'ottica di stimolare la concorrenza e di garantire migliori
condizioni agli investitori, la direttiva abolisce l'obbligo di
concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati, ed introduce
nuove forme di scambio, quali i Sistemi multilaterali di
negoziazione e gli Internalizzatori Sistematici (IS).
Best execution e execution policy
A fronte di una possibile pluralità di luoghi in cui gli strumenti
finanziari sono negoziati, viene riaffermato l'obbligo della best
execution, in seguito all'abolizione della presunzione del suo
raggiungimento sui mercati regolamentati. Per best execution si
intende che l'intermediario è tenuto ad eseguire le operazioni per
conto dei clienti alle migliori condizioni possibili, tenuto conto
di prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e
regolamento, natura e dimensione dell'ordine. La best execution si
applica alle transazioni di tutti gli strumenti finanziari, ma non
nel caso di controparte qualificata (a meno che non sia quest'ultima
a richiederlo espressamente) né nel caso di esecuzione di istruzioni
specifiche impartite dai clienti.
La caduta dell'obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati
regolamentati comporta anche l'adozione e l'implementazione, da
parte dell'impresa di investimento, di una execution policy
(strategia di esecuzione), che, considerando la categoria del
cliente e l'obiettivo del raggiungimento del miglior risultato
possibile, indichi, per ciascuna tipologia di strumento, le sedi di
esecuzione su cui verranno eseguiti gli ordini di compravendita ed i
fattori che verranno valutati ai fini della scelta della sede.
Compliance e conflitti di interesse
Viene prevista l'istituzione, all'interno di ciascuna impresa di
investimento, di una funzione, detta di compliance, dedicata al
controllo degli adempimenti degli obblighi di correttezza e
trasparenza. Tale funzione deve essere indipendente, disporre di
risorse e strutture adeguate e deve avere accesso a tutte le
attività dell'intermediario. La compliance, oltre alle funzioni di
controllo, si occupa anche di specificare i compiti dei vari
soggetti, di garantire l'adeguatezza delle comunicazioni interne e
di conservare le registrazioni delle attività svolte.
Per conflitto di interesse si intende il trasferimento del rischio
dall'intermediario al cliente a scapito di quest'ultimo. I conflitti
di interesse sono rilevanti quando comportano un guadagno per
l'impresa ai danni del cliente, quando riguardano lo svolgimento
della stessa attività del cliente o quando prevedono il pagamento di
un incentivo a soggetti diversi dal cliente. Gli intermediari devono
agire in modo da ridurre al minimo i conflitti di interesse. Se tali
conflitti non sono evitabili, l'impresa deve informare il cliente
dell'esistenza del conflitto prima di agire e deve tenere un
apposito registro di tali situazioni.